Non nascono poi cosi dal nulla e cosi all’improvviso i nuovi orientamenti che la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito di recente in materia di divorzio .
D’altronde la propensione di uniformare il diritto interno ai principi dei paesi europei era emersa già in precedenza con alcune decisioni storiche . ( si pensi alla perdita del mantenimento in caso di convivenza dell’ex coniuge ) .
Sta di fatto, tuttavia , che a distanza di pochi giorni la Suprema Corte di Cassazione con due sentenza storiche ( si rimanda all’articolo di qualche settimana fa : https://avvocatoriccardoruocco.it/lex-coniuge-grado-lavorare-stop-al-mantenimento/ ) ha praticamente dato il via ad una rivoluzione che non si prevede affatto conclusa.
In particolare la sentenza del 10/05/2017 n° 11504 ha affermato con forza due principi fondamentali : 1) Quello della ‘”autoresponsabilità economica” di ciascuno degli ex coniugi quali “persone singole”, 2) quello della libertà e della responsabilità delle persone in quanto tali e della necessaria consapevolezza che con la fine del matrimonio vengono meno e si estinguono non solo le vicende personali ma anche quelle economiche e patrimoniali .
“sicché ogni riferimento a tali vicende finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale, in una indebita prospettiva di ultra attività del vincolo matrimoniale” afferma la corte in un passo saliente della sentenza .
Ma cosa significa tutto ciò ?
Significa che la Cassazione ha stabilito nuovi parametri in materia di assegno di divorzio: conta il criterio dell’indipendenza o autosufficienza economica, non più il tenore di vita goduto nel corso delle nozze per assegnare l’assegno di mantenimento al coniuge che lo richiede .
Se in soldoni, dunque, sembrerebbe che il matrimonio perderebbe quella prerogativa di ” sistemazione definitiva ” , occorre – a mio avviso – però evitare automatiche generalizzazioni .
Sicuramente il venir meno di ogni considerazione sul tenore di vita e di conseguenza il dover ragionare prettamente sul nuovo criterio dell’autosufficienza aprirà nuovi scenari e nuove discussioni , tuttavia occorre prudenza e sopratutto una valutazione caso per caso .
Rimettere in discussione l’importo dell’ assegno di divorzio è sicuramente possibile attraverso procedure precise ma ogni caso è pur sempre diverso da ogni altro . Valutazione ” caso per caso ” dunque .
D’altronde che fosse così e’ dimostrato da due aspetti su tutti .
Innanzitutto, il caso che ha interessato la Cassazione riguardava un divorzio “eccellente” tra un ex ministro e un’imprenditrice, dunque un caso da redditi e tenori di vita altissimi.
Secondariamente, la decisione della Suprema Corte avrà sicuramente effetti importanti rispetto al coniuge obbligato a versare l’assegno che ha redditi altissimi e molto meno invece per chi guadagna poco .
Per fare qualche esempio si considerino le seguenti tabelle ( ovviamente indicative ) su tre ipotesi pratiche :
( NB per semplicità non si computano eventuali altri assegni per figli )
REDDITI ALTISSIMI
risparmio per il marito di € 8800/8500 mensili
TENORE DI VITA MENSILE FAMILIARE
PRIMA DEL DIVORZIO |
ASSEGNO DI MANTENIMENTO BASATO SUL TENORE DI VITA ( PRIMA) |
ASSEGNO DI MANTENIMENTO BASATO SULL’AUTOSUFFICIENZA ( OGGI ) |
€ 19000,00 REDDITO MARITO € 1000,00 REDDITO MOGLIE € 20000,00 TENORE COMPLESSIVO DELLA FAMIGLIA
|
€ 10000,00 CIRCA TENORE DI VITA DA GARANTIRE ALLA MOGLIE DI CUI € 1000,00 REDDITO MOGLIE € 9000,00 A CARICO DEL MARITO |
€ 1200/1500 CIRCA DA GARANTIRE ALLA MOGLIE DI CUI € 1000,00 REDDITO DELLA MOGLIE € 200/500 A CARICO DEL MARITO
|
REDDITI MEDI
Risparmio per il marito di € 300/500
TENORE DI VITA MENSILE FAMILIARE PRIMA DEL DIVORZIO |
ASSEGNO DI MANTENIMENTO BASATO SUL TENORE DI VITA ( PRIMA) |
ASSEGNO DI MANTENIMENTO BASATO SULL’AUTOSUFFICIENZA ( OGGI ) |
€ 1900,00 REDDITO MARITO € 500,00 REDDITO MOGLIE € 2400,00 TENORE COMPLESSIVO
|
€ 1200,00 CIRCA TENORE DI VITA DA GARANTIRE ALLA MOGLIE DI CUI € 500,00 REDDITO MOGLIE € 700,00 A CARICO DEL MARITO |
€ 800/1000 DA GARANTIRE ALLA MOGLIE DI CUI € 500,00 REDDITO DELLA MOGLIE € 300/500 A CARICO DEL MARITO |
REDDITI BASSI
risparmio per il marito : zero
TENORE DI VITA MENSILE FAMILIARE
PRIMA DEL DIVORZIO |
ASSEGNO DI MANTENIMENTO BASATO SUL TENORE DI VITA
( PRIMA) |
ASSEGNO DI MANTENIMENTO BASATO SULL’AUTOSUFFICIENZA
( OGGI ) |
€ 1300,00 REDDITO MARITO € 0 REDDITO MOGLIE € 1300,00 TENORE COMPLESSIVO
|
€ 500,00 CIRCA TENORE DI VITA DA GARANTIRE ALLA MOGLIE DI CUI € 0 REDDITO MOGLIE € 500,00 A CARICO DEL MARITO |
€ 500,00 DA GARANTIRE ALLA MOGLIE DI CUI € 0 REDDITO DELLA MOGLIE € 500 A CARICO DEL MARITO |
Dunque, se da un lato e’ vero che secondo i giudici della Cassazione va individuato il “parametro diverso” del “raggiungimento dell’indipendenza economica” di chi ha richiesto l’assegno di divorzio e’ anche vero che nei casi concreti poi, la decisione medesima è destinata ad avere effetti diversi e soprattutto conseguenze diametralmente opposte.
Più si abbassa la situazione reddituale dei coniugi, piu’ si attenua l’effetto della sentenza rivoluzionaria.
E allora cosa c’e’ all’orizzonte?
A mio avviso, in attesa della previsione normativa degli accordi pre-matrimoniali, al di la delle conseguenze culturali e sociali, il fatto processuale veramente nuovo non consisterà tanto nella corsa per ottenere la riduzione dell’assegno di mantenimento sulla base della nuova decisione della suprema corte, quanto invece nel diverso approccio delle parti per velocizzare o rallentare – a secondo dei casi – l’avvio della procedura di divorzio.
In molti casi, infatti, sarà conveniente rimanere “ solo separati “ e sospesi nella diversa fase della separazione coniugale il cui criterio di determinazione dell’assegno e’ allo stato ancora calibrato sul criterio del tenore di vita.
Come sempre, dunque, sarà una questione di soldi e di strategie.