Divorzio : addio al tenore di vita . Ma a chi serve veramente?

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Non nascono poi cosi dal nulla e cosi all’improvviso  i nuovi orientamenti  che la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito di recente in materia di divorzio .

D’altronde la  propensione  di uniformare il diritto interno ai principi dei paesi europei era emersa già in precedenza con alcune decisioni storiche . ( si pensi alla perdita del mantenimento in caso di convivenza dell’ex  coniuge ) .

Sta di fatto, tuttavia , che a distanza di pochi giorni la Suprema Corte di Cassazione con due sentenza storiche ( si rimanda all’articolo di qualche settimana fa : https://avvocatoriccardoruocco.it/lex-coniuge-grado-lavorare-stop-al-mantenimento/  ) ha praticamente dato il via ad una rivoluzione che non si prevede affatto conclusa.




In particolare la sentenza del 10/05/2017 n° 11504 ha affermato con forza due principi fondamentali : 1) Quello della ‘”autoresponsabilità economica” di ciascuno degli ex coniugi quali “persone singole”, 2) quello della libertà e della responsabilità delle persone in quanto tali e della necessaria consapevolezza che con la fine del matrimonio vengono meno e si estinguono non solo le vicende personali ma anche quelle economiche e patrimoniali .

“sicché ogni riferimento a tali  vicende   finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale, in una indebita prospettiva di ultra attività  del vincolo matrimoniale” afferma la corte in un passo saliente della sentenza .

Ma cosa significa tutto ciò ?

Significa che la Cassazione ha  stabilito nuovi parametri in materia di assegno di divorzio: conta il criterio dell’indipendenza o autosufficienza economica, non più il tenore di vita goduto nel corso delle nozze per assegnare l’assegno di mantenimento al coniuge che lo richiede .

 

Se in soldoni, dunque, sembrerebbe che il matrimonio perderebbe quella prerogativa di ” sistemazione definitiva ” , occorre – a mio avviso – però evitare automatiche generalizzazioni .

Sicuramente il venir meno di ogni considerazione sul tenore di vita e di conseguenza il dover ragionare prettamente sul  nuovo criterio dell’autosufficienza aprirà nuovi scenari e nuove discussioni , tuttavia occorre prudenza e sopratutto una valutazione caso per caso .

Rimettere in discussione l’importo dell’ assegno di divorzio è sicuramente possibile attraverso procedure precise ma ogni caso è pur sempre diverso da ogni altro . Valutazione ” caso per caso ” dunque .

D’altronde che fosse così e’ dimostrato da due aspetti su tutti .

Innanzitutto, il caso che ha interessato la Cassazione riguardava un divorzio “eccellente” tra un ex ministro e un’imprenditrice, dunque un caso da redditi e tenori di vita altissimi.

Secondariamente, la decisione della Suprema Corte avrà sicuramente effetti importanti rispetto al coniuge obbligato a versare l’assegno che ha redditi altissimi e molto meno invece per chi guadagna poco .

Per fare qualche esempio si considerino le seguenti tabelle ( ovviamente indicative )  su  tre ipotesi pratiche :

( NB  per semplicità non si computano eventuali altri assegni per figli )

 

REDDITI ALTISSIMI

risparmio per il marito di € 8800/8500 mensili

TENORE DI VITA MENSILE  FAMILIARE

PRIMA DEL DIVORZIO

ASSEGNO DI MANTENIMENTO BASATO SUL TENORE DI VITA

( PRIMA)

ASSEGNO DI MANTENIMENTO BASATO SULL’AUTOSUFFICIENZA 

( OGGI )

 

€ 19000,00 REDDITO                                      MARITO

€ 1000,00   REDDITO                                      MOGLIE

€ 20000,00 TENORE COMPLESSIVO DELLA FAMIGLIA

 

 

€ 10000,00 CIRCA TENORE DI VITA DA GARANTIRE ALLA MOGLIE

DI CUI

€ 1000,00 REDDITO                                     MOGLIE

€ 9000,00 A CARICO DEL                        MARITO

€ 1200/1500 CIRCA DA GARANTIRE ALLA MOGLIE

DI CUI

€ 1000,00 REDDITO DELLA MOGLIE

€ 200/500 A CARICO DEL                       MARITO

 

 

 

 

REDDITI MEDI

Risparmio per il marito di € 300/500

TENORE DI VITA MENSILE  FAMILIARE

PRIMA DEL DIVORZIO

ASSEGNO DI MANTENIMENTO BASATO SUL TENORE DI VITA

( PRIMA)

ASSEGNO DI MANTENIMENTO BASATO SULL’AUTOSUFFICIENZA  

( OGGI )

 

€ 1900,00 REDDITO                  MARITO

€   500,00   REDDITO                      MOGLIE

2400,00   TENORE COMPLESSIVO

 

 

 

€ 1200,00  CIRCA TENORE DI VITA DA GARANTIRE ALLA MOGLIE

DI CUI

€ 500,00 REDDITO MOGLIE

€ 700,00 A CARICO DEL         MARITO

 

€ 800/1000  DA GARANTIRE ALLA MOGLIE

DI CUI

€ 500,00 REDDITO DELLA MOGLIE

€ 300/500 A CARICO DEL          MARITO

 

 

REDDITI BASSI

risparmio per il marito : zero

TENORE DI VITA MENSILE  FAMILIARE

PRIMA DEL DIVORZIO

ASSEGNO DI MANTENIMENTO BASATO SUL TENORE DI VITA

( PRIMA)

ASSEGNO DI MANTENIMENTO BASATO SULL’AUTOSUFFICIENZA  

( OGGI )

 

€ 1300,00 REDDITO MARITO

€   0           REDDITO MOGLIE

1300,00 TENORE COMPLESSIVO

 

 

 

€ 500,00  CIRCA TENORE DI VITA DA GARANTIRE ALLA MOGLIE

DI CUI

€   0          REDDITO MOGLIE

€ 500,00 A CARICO DEL MARITO

 

€ 500,00  DA GARANTIRE ALLA MOGLIE

DI CUI

€ 0            REDDITO DELLA MOGLIE

€ 500 A CARICO DEL MARITO

 

Dunque, se  da un lato e’ vero che secondo i giudici della Cassazione va individuato il “parametro diverso” del “raggiungimento dell’indipendenza economica” di chi ha richiesto l’assegno di divorzio  e’ anche vero che nei casi concreti  poi,  la decisione medesima è destinata ad avere effetti diversi e soprattutto conseguenze diametralmente opposte.

Più si  abbassa la situazione reddituale dei coniugi, piu’ si attenua l’effetto della sentenza rivoluzionaria.

E allora cosa c’e’ all’orizzonte?

A mio avviso, in attesa della previsione normativa degli  accordi pre-matrimoniali, al di la delle conseguenze culturali e sociali,  il fatto processuale veramente nuovo  non consisterà tanto nella corsa  per ottenere la riduzione dell’assegno di mantenimento sulla base della nuova decisione della suprema corte, quanto invece  nel  diverso approccio delle parti per  velocizzare o rallentare – a secondo dei casi – l’avvio della procedura di divorzio.

In molti casi, infatti, sarà conveniente rimanere “ solo separati “ e sospesi  nella diversa fase della separazione coniugale il cui criterio di determinazione dell’assegno e’ allo stato ancora calibrato  sul criterio  del tenore di vita.

Come sempre, dunque, sarà una questione di soldi e di strategie.