Oggi, attraverso la dizione “stalking” , si tratteggiano una serie di azioni, ripetute nel tempo, che si contraddistinguono per il loro carattere di sorveglianza e controllo, di ricerca di contatto e/o comunicazione e che vengono percepite dal destinatario come capaci di suscitare, e in effetti suscitano, preoccupazione e timore.
Stalking deriva dal verbo inglese to stalk nel significato di “camminare con circospezione, inseguire, fare la posta “, per cui è stalker “colui che si comporta come un cacciatore in agguato. Stabilire a priori un numero e la gravità di eventi considerati molesti, non è semplice: non è facile riconoscere ed eliminare i cd “falsi positivi”, ovvero quei comportamenti, comunque importuni, ma che non si possono far rientrare nell’alea dello stalking.
Infatti, spesso alcune espressioni provocatorie o insistenti si possono inserire in dinamiche di forte tensione relazionale . ( si pensi ad una relazione che finisce, ad una separazione, ad un divorzio)
Ma allora chi e’ lo stalker? E come si riconosce un caso di stalking?
Va detto, innanzitutto, che per lo stalker l’atteggiamento persecutorio puo’ avere origini diverse e varie.
Un primo identikit ci consente di affermare che e’ nell’origine della convinzione di poter avere un qualsiasi contatto con la vittima che si annida il vero disturbo dello stalker.
C’e’ poi, invece, l’atteggiamento di chi somatizza problemi di interazione sociale e dunque la molesta ossessiva diviene il modo di stabilire una relazione interpersonale o addirittura sentimentale caratterizzata dalla imposizione del volere dello stalker rispetto alle risposte negative della vittima.
Ma c’e’ anche l’atteggiamento di chi trova la convinzione del suo agire nell’aggressione psicologica da esercitare nei riguardi del proprio ex partner .
Ecco perche’ non solo lo stalker puo’ essere veramente chiunque, un vicino di casa, un ex fidanzato, un collega di lavoro o magari un perfetto sconosciuto come nel caso di incontri che nascono sulla rete ma le motivazioni dell’agire possono essere davvero infinite.
Gli strumenti dello stalker sono ormai comunemente conosciuti: telefonate, email, sms, messaggi sui social network, lettere, fino ad arrivare all’invio di regali o oggetti non richiesti che incutono paura (si passa dai fiori a proiettili, animali morti, foto strappate) e danno la sensazione di essere osservati, seguiti. Altri strumenti di cui si avvale lo stalker riguardano il pedinamento e l’accostamento della vittima nei luoghi pubblici o al lavoro fino sotto casa con l’intento di spiarla e studiare i suoi movimenti e abitudini. In genere se questo tipo di comportamento si protrae per più di due giorni c’è un forte possibilità che continui nelle settimane e nei mesi seguenti.
Da queste analisi anche il nostro paese si e’ determinato ad un inserire nel nostro codice penale il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612 bis .
L’elemento costitutivo, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 612-bis c.p., è innanzitutto, come dispone la norma, la reiterazione delle condotte persecutorie, idonee, alternativamente, a cagionare nella vittima un “perdurante e grave stato di ansia o di paura”, a ingenerare un “fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva” ovvero a costringerla ad alterare le “proprie abitudini di vita”.
Quanto al contenuto di tali condotte, a titolo esemplificativo, si sottolinea come la giurisprudenza abbia ritenuto, in questi anni, atti persecutori idonei ad integrare il delitto di stalking anche comportamenti che non necessitano della presenza fisica dello stalker (Cass. n. 32404/2010), come: le ripetute telefonate (Cass. n. 42146/2011), l’invio di buste, sms, e-mail e messaggi tramite internet, nonché la pubblicazione di post o video a contenuto ingiurioso, sessuale o minaccioso sui social network (Cass. n. 14997/2012; Cass. N. 32404/2010); oltre, altresì, al danneggiamento dell’auto della vittima (Cass. n. 8832/2011), alle aggressioni verbali alla presenza di testimoni e alle iniziative gravemente diffamatorie presso i datori di lavoro della vittima per indurre questi ultimi a licenziarla (Cass. n. 34015/2010), nonché, altresì, ai reiterati apprezzamenti, invii di baci e sguardi insistenti e minacciosi (Cass. n. 11945/2010)
La reiterazione delle condotte, tuttavia, non è sufficiente da sola all’integrazione del reato, occorrendo che le medesime siano idonee a cagionare almeno uno dei tre eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice. Quali sono questi eventi alternativi?
L’art. 612 bis del codice penale parla di :
Per la configurabilità del delitto di stalking, dunque, la Cassazione ribadisce che il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p. è un reato a fattispecie alternative, la realizzazione di ciascuna delle quali è idonea a integrarlo ( cassazione penale V 26 aprile 2016 n. 35778 )
Internet e stalking
Con la nascita dei Social Media è davvero cambiato il modo di socializzare e dunque di entrare in contatto con le persone. Oltretutto si e’ maggiormente portati a raccontare di se e, con la geo-localizzazione, chiunque in tempo reale puo’ sapere dove siamo.
A questo aggiungiamo la sensazione di apparente sicurezza che il personal computer ci consegna. Spesso, dunque, le informazioni che condividiamo sulla nostra vita sono l’appiglio migliore per gli attacchi di chiunque sia intenzionato a infastidirci, spiarci o molestarci.
Quando le condotte di cui si tracciavano i caratteri costitutivi avvengono attraverso il web si parla di “CyberStalking”.
La Cassazione anche recentemente ha confermato la condanna al carcere fino a 4 anni per chiunque infastidisca o minacci una persona anche attraverso il web. Mail ossessive, video e messaggi personali lanciati attraverso i Social Network non sono meno pericolosi di telefonate assillanti e appostamenti sotto casa.
Più nello specifico, l’evoluzione giurisprudenziale ( tra tutte sentenza n. 21416 del 2016 ) , ha consentito di «integrare il delitto di atti persecutori il reiterato invio alla persona offesa di telefonate, Sms e messaggi di posta elettronica, anche tramite i c.d. social network (come, ad esempio, Facebook), nonché la divulgazione, attraverso questi ultimi, di filmati che ritraggono rapporti sessuali intrattenuti dall’autore del reato con la medesima vittima, procurandole così uno stato d’animo di profondo disagio e paura in conseguenza delle vessazioni patite» (Cass. pen. Sez. VI, 16.07.2010, n. 32404).
La giurisprudenza di merito ha inoltre specificato che il c.d. cyberstalking è costituito dall’uso di tutte quelle tecniche di intrusione molesta nella vita della vittima rese possibili dalle moderne tecnologie informatiche e, segnatamente, dai social network (Trib. Termini Imerese, 9.2.2011, in Foro it., 2012, 3, II, 159).
Rispetto all’ argomento, tenuto conto che il rapporto Euripes riporta che su 10 italiani ben 8 sono vittime di molestie sulla rete, ed in generale che oltre il 20% delle vittime di stalking non reagiscono, le conclusioni non possono che essere di attesa ma anche di preoccupazione; e a te che stai vivendo un incubo, dico : denuncia !