E’ vero che il gestore della struttura alberghiera e’ responsabile e deve risarcire i danni al turista che sostiene di aver contratto il “Covid19” durante il soggiorno in albergo?
La questione, soprattutto dopo le preoccupazioni espresse sui media nazionali da esponenti delle maggiori organizzazioni rappresentative delle imprese turistiche ricettive italiane (e non solo), sta animando il dibattito tra gli addetti ai lavori e soprattutto tra albergatori e gestori di attività turistico-ricettive, i quali non vorrebbero che, dopo il grave danno economico causato dalla terribile pandemia, si aggiungesse anche una beffa di tipo giudiziario.
Molti di essi, anche per tali motivo, hanno già annunciato,infatti, di posticipare l’apertura della propria struttura in tempi migliori.
Andiamo con ordine.
Il risarcimento dei danni causati dalla trasmissione di patologie non rappresenta una novità nel panorama giuridico italiano, sia civile che penale, anzi costituisce un casistica che da tempo impegna studiosi, giuristi ed operatori del diritto in generale. Si pensi al contagio da emotrasfusione o al contagio da HIV o ancora, alla trasmissione di neoplasie in seguito ad un trapianto di organi da donatore affetto da tumore ( cito l’esempio del caso ancora irrisolto di cui mi sto occupando presso il Tribunale di Mantova. https://avvocatoriccardoruocco.it/caso-del-trapianto-degli-organi-affetti-da-tumore-indiscrezioni-nelle-indagini-da-mantova-ecco-cosa-dice-oggi-la-gazzetta-di-mantova/)
Se a questo si aggiunge che nell’ambito delle responsabilità alberghiere rientrano in generale tutte quelle inadempienze che in un certo qual senso “ deludono” le aspettative del cliente , si comprende subito che la casistica considerata ( contagio da covid19 ) non costituisce affatto un evento straordinario per il quale temere vuoti normativi e rispetto al quale patire “ ansie da prestazione “.
D’altronde, la casistica contempla già – proprio rispetto alle strutture alberghiere – contagi da legionella pneumophila o in generale ipotesi di responsabilità collegate alla violazione di norme igienico-sanitarie.
Dunque nessuna novità .
Sappiamo,dunque, che da un lato, vi sono le previsioni generali dell’ordinamento giuridico italiano che generano l’obbligo di risarcimento dei danni cagionati ad altri quando essi sono la conseguenza di un atto illecito ( art. 2043 c.c. ), dall’ altro le previsioni di medesimi obblighi risarcitori quando si verificano inadempimenti di tipo contrattuale ( art. 1218 c.c. )
A livello teorico, dunque, l’evento di un contagio “Covid19” all’interno di una struttura alberghiera e/o ricettiva conterrebbe entrambe le ipotesi di responsabilità atteso che il soggiorno per finalità turistiche da’ luogo al cd “contratto d’albergo” attraverso il quale l’imprenditore albergatore ( o il gestore della struttura ricettiva ) si impegna , dietro corrispettivo , a fornire all’ altra parte – il cliente – una serie di molteplici prestazioni di dare e di fare, caratterizzate dalla locazione di un alloggio e dalla fornitura di altri servizi necessari o eventuali.
Ben si comprende come, a seguito della conclusione del contratto d’albergo, l’albergatore e’ tenuto a garantire al proprio cliente, secondo le regole di correttezza e buona fede, la sussistenza di una struttura idonea ai servizi offerti, la possibilità di usufruire di una serie di servizi a cui si e’ contrattualmente obbligata ed evitare che vengano a crearsi situazioni di pericolo all’interno della struttura.
Sempre a livello teorico ed astratto, in aggiunta ad una responsabilità di stampo civilistico, sono da annoverare le condotte illecite che danno luogo a responsabilità penali per violazioni delle disposizioni di legge e delle regole di diligenza da adottare per la tutela della salute e della integrità psico-fisica di lavoratori e clienti ( pensiamo agli artt. 589 e 590 del codice penale ) oppure nei casi in cui la negligenza, l’ imprudenza, l’ inosservanza di disposizioni di legge causa il contagio di una pluralità di persone ( combinato disposto artt. 438 – 452 cp).
Il discorso, tuttavia, se a livello teorico sembra equiparabile alle responsabilità sanitarie dei presidi ospedalieri o delle case di cura in generale in caso di contagio e dunque annunciare tante cattive notizie per le strutture ricettive alberghiere, l’approccio pratico consegna, a mio avviso, agli imprenditori dell’ accoglienza un buon margine di tranquillità.
In tale direzione, dando per assodato che l’albergatore operi secondo diligenza e buona fede e nel caso che ci riguarda, adempia con puntualità alle regole che l’ordinamento detta in materia igienico-sanitaria e di tutela alla salute, sostenere una responsabilità dell’albergatore in caso di contagio “Covid19” da parte di un cliente durante il soggiorno e’ – a mio avviso – molto improbabile per tre ordine di motivi:
1 lo sfortunato cliente contagiato dovrebbe dimostrare la propria non “ positività “ all’ arrivo presso la struttura : circostanza questa alquanto complicata atteso che nemmeno un tampone eseguito un minuto prima del check in, potrebbe – in considerazione del periodo di incubazione della malattia e dunque del possibile contagio nei 7/14 giorni precedenti all’arrivo – giocare un fattore di svantaggio per la struttura;
2 il cliente contagiato dovrebbe sostenere di aver contratto il virus in albergo e non diversamente in altri luoghi della vacanza, al mare, al parco, al ristorante, al bar ed in genere , dunque, nei posti visitati durante il soggiorno ;
3 anche in caso di cliente d’albergo rimasto (stranamente) chiuso in camera per tutta la vacanza, l’accusa di aver contratto il contagio in albergo troverebbe come nemico o comunque come scarso alleato il periodo in cui – superato il periodo di incubazione – il virus verrebbe a manifestarsi. ( verosimilmente dopo il check out e dunque con la possibilità di averlo contratto una volta fuori dalla struttura ) .
Pertanto in considerazione di tali aspetti di approfondimento pratico, rispondendo al quesito introduttivo, ritengo che sostenere una responsabilità degli albergatori tout court in caso di contagio Covid19 da parte del cliente della struttura da cui costruire un obbligo al risarcimento del danno sia alquanto fuorviante e poco fondato.
Tuttavia, il mio suggerimento – in particolar modo per questa estate – e’ per la puntuale adozione da parte dei gestori di attività alberghiere e ricettive, ( pur non essendo obbligatoria la forma scritta ) di disciplinari contrattuali chiari e comprensibili tali da contenere da un lato dichiarazioni del turista, dall’altro le azioni anti-contagio messe in campo dalla struttura .