

Cosa accade quando l’ex coniuge che percepisce un assegno di mantenimento e’ in grado di lavorare? Il quesito da anni ha aperto discussioni accese che hanno dato vita a confronti tra gli operatori del diritto ma anche a ripensamenti a livello giurisprudenziale. D’altronde oggi le questioni economiche che insorgono tra coniugi trovano motivazioni diverse rispetto al passato e riguardano per lo più fatti concreti che incidono innegabilmente sulla qualità della vita, sulla capacità economica e molto spesso sulla sopravvivenza.
Oggi, al di là delle singole vicende che caratterizzano l’epilogo di una unione coniugale, il versamento di un assegno di mantenimento ( cosi come la sua mancata ricezione per l’altro coniuge ) , per la maggioranza dei casi, e’ un fatto inconfutabilmente pesante.
Innanzitutto va detto che in linea generale l’assegno di mantenimento viene corrisposto in caso di separazione o divorzio al partner economicamente più debole ( e normalmente ad eventuali figli della coppia) ossia al partner che non sia titolare di adeguati redditi propri e che di conseguenza non e’ in grado di far fronte alle esigenze quotidiane e a mantenere il precedente tenore di vita.
Ben si comprende come il quesito di partenza assume nella vita pratica una importanza assoluta, investendo sia le questioni che concernono la capacità reddituale del coniuge onerato del versamento, sia le non meno importanti questioni che riguardano le capacità lavorative del coniuge che – beneficiando dell’assegno – potrebbe magari ” accontentarsi e non avere stimoli lavorativi ” .
Oggi queste questioni, a mio avviso, introducono sempre di più un tema fondamentale che andrebbe considerato maggiormente tra gli addetti ai lavori e, magari, anche a livello legislativo : il “diritto alla felicità “.
D’altronde la costituzione Americana annovera il diritto ad essere felici tra i diritti inviolabili di ogni cittadino.
Potrebbe essere proprio la felicità la misura del livello di correttezza e giustezza dei criteri adottati per risolvere talune problematiche come quella in esame. Il diritto alla felicità, dunque, come una soglia minima da garantire ai coniugi nelle scelte che li riguardano .
In fondo, per ritornare al tema proposto, quando la recente sentenza n. 789/2017 della Corte di Cassazione evidenzia che in sede di determinazione dell’assegno da corrispondere va valutato ogni reddito e ogni capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica inclusa, dunque ” l’attitudine al lavoro proficuo “, nella discussione sul diritto ad essere felici ci entra, seppur , ovviamente, partendo da parametri differenti.
Ed allora, l’approccio della Suprema Corte, va inteso nel senso che il mantenimento va sospeso all’ex coniuge in grado di lavorare?
La risposta arriva proprio tra le motivazioni della indicata sentenza quando si afferma che la capacità lavorativa va valutata sempre in concreto e mai in astratto, nel senso che l’ex partner non e’ esente dalla ricerca di un lavoro ma l’assegno di mantenimento o la sua revisione devono essere decisi in base a fatti concreti, in base alle offerte di lavoro e alle nuove capacità professionali acquisite. Dunque proprio come la felicità, un diritto di tutti che non può essere riconosciuto in astratto o solo ipotizzato. O c’e o non c’e’.
Per concludere e’ ben evidente che nel caso in cui il coniuge teoricamente piu’ “debole” inizi a disporre di adeguate risorse proprie e’ ben possibile, dunque, immaginare ad una riduzione o addirittura negazione dell’assegno di mantenimento.
Accostare la parola felicità a quella di diritto non e’ cosi poi una prospettiva cosi da sottovalutare.